Statuto - Univol Modugno a

UNIVOL Modugno
"Soccorso Volontario" ODV
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About
LO STATUTO SOCIALE

Art. 1
E' costituita una organizzazione di volontariato "UNIVOL Modugno - Soccorso Volontario". L'associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica, apartitica ed aconfessionale. Essa ha sede in Modugno (Ba), Via Paradiso, 42.

GLI SCOPI

Art. 2
L'organizzazione ha lo scopo di tutelare la vita attraverso:
a) servizio di trasporto mediante autolettiga di traumatizzati, ammalati in genere ed handicappati;
b) messa in atto di pratiche per il primo soccorso;
c) interventi nel campo della prevenzione sanitaria e del primo soccorso attraverso corsi teorico-pratici;
d) servizi di assistenza socio-sanitaria a categorie bisognose;
e) servizi di assistenza a manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
f) interventi nel campo della Protezione Civile attraverso la previsione, la prevenzione ed il soccorso;
g) collaborazione e convenzione con enti pubblici ed enti privati al fine di attuare qualsiasi intervento sul piano socio-sanitario.

PATRIMONI E ESERCIZI SOCIALI

Art. 3
Il patrimonio è costituito:
a) dai versamenti iniziali dei soci, di sostenitori e simpatizzanti;
b) dalle quote sociali;
c) da quanto sarà devoluto all'Associazione come organizzazione a manifestazioni o partecipazioni ad esse, da parte di chi vorrà sostenerla;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
f) da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale;
g) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da parte di singoli, enti pubblici e privati.

Art. 4
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 5
I soci prestano gratuitamente la propria opera. Sono soci tutti coloro che, avendone fatta domanda scritta all'Associazione dimostrino:
a) di possedere i requisiti morali e civili richiesti;
b) di aver compiuto il diciottesimo anno di età. Per i candidati minori è necessaria la dichiarazione di consenso del genitore o di chi ne fa le veci, ed aver compiuto il sedicesimo anno di età.
c) Per diventare socio, l'aspirante deve aver frequentato per tre mesi consecutivi l'Associazione, aver ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo;
d) All'atto dell'ammissione i soci verseranno, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La morosità è dichiarata nel caso il socio non versi la quota entro 60 giorni dell'inizio dell'anno.
e) Possono associarsi anche Enti o Associazioni che intendono perseguire gli stessi scopi statutari. Altresì la presente Associazione può iscriversi ad altri Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi.

Art. 6
I soci possono essere Fondatori, Anziani, Ordinari, Sostenitori, Onorari e Simpatizzanti:
a) sono fondatori coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione e costituzione dell'Associazione
b) sono anziani coloro che per particolari meriti di anzianità nell'attività dell'Associazione vengono proclamati in casi eccezionali dall'Assemblea dei Soci sotto proposta del Consiglio Direttivo;
c) sono ordinari coloro che abbiano versato il contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo;
d) sono sostenitori e simpatizzanti coloro che versano un contributo volontario e hanno diritto al voto;
e) sono onorari coloro a cui l'Associazione deve particolare benemerenza. Essi sono nominati dall'Assemblea sotto proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7
E' facoltà dei Soci rinunciare, a beneficio dell'Associazione, al rimborso spese che dovesse loro spettare per servizi prestati, previa presentazione di una dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo.

Art. 8
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla Legge il Socio può decadere per:
a) aver perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
b) non aver versato la quota associativa entro il 31 Dicembre;
c) per ogni causa che lo metta in contrasto con il presente Statuto;
d) per indegnità, radiazione o per gravi colpe o danni arrecati all'Associazione ed alla sua immagine;
e) si decade da qualsiasi carica o incarico ricoperto, dopo 3 assenze ingiustificate. Di tale provvedimento si dovrà dare comunicazione scritta per raccomandata alla persona interessata, da parte del Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 5 membri eletti dall'assemblea dei Soci per la durata di 3 anni. Tutte le cariche associative sono gratuite. I membri uscenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni,decesso,decadenza o esclusione di un Consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti chiedendone la convocazione alla prima assemblea annuale; la sua carica scade insieme con quella degli altri Consiglieri;

Art. 10
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente,un vice-Presidente,un segretario e un Tesoriere.

Art. 11
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta,motivata e firmata almeno dalla metà più uno dei suoi membri, e comunque almeno entro ogni sessanta giorni dalla data dell'ultima convocazione,oltre l'annuale riunione per deliberare in ordine al consultivo annuale e al preventivo,nonché sull'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente,in sua assenza dal vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età a parità di iscrizione dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente,dal Segretario e dai Consiglieri presenti. I verbali delle delibere del Consiglio Direttivo saranno esposti per la visione ai soci nella bacheca dell'Associazione per quindici giorni dalla data di deliberazione. La convocazione si fa con avviso in bacheca e tramite raccomandata postale o a mano almeno 7 giorni prima di quello stabilito per la seduta. Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione

Art. 12
Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritieni opportuni al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Compila i regolamenti per le attività sociali la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.
Nomina i vari responsabili, consulenti ed esperti e ne precisa le loro competenze.
Provvede all'amministrazione del patrimonio sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione: con la facoltà di comprare o vendere immobili, assumere mutui passivi, a sentire operazioni finanziari-patrimoniali di qualsiasi specie e natura, agire in giudizio, transigere, accettare o rifiutare lasciti e donazioni ed esercitare tutte le facoltà occorrenti per la gestione e amministrazione dell'Associazione anche se qui non menzionate, con facoltà di delegare ad uno dei suoi membri parte dei suoi poteri.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, su invito di chi presiede e con approvazione del direttivo responsabili, consulenti ed esperti, in relazione agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno. Tali componenti non hanno diritto di voto.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo può deliberare, ove lo ritenga opportuno, la creazione e lo scioglimento e distaccamenti che dovranno rispettare lo Statuto e in regolamento interno dell'Associazione. Spetterà al Consiglio Direttivo nominare il responsabile del Distaccamento.
Sarà cura della sede centrale rilasciare le tessere d'iscrizione.

Art. 14
Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza del Consiglio Direttivo stesso e la convocazione, entro 60 giorni di un'assemblea straordinaria per le nuove elezioni. Con la decadenza del Consiglio Direttivo decade anche il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori

Art. 15
Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio: nei casi di urgenza può esercitare i poteri de Consiglio Direttivo salvo ratifica di questo alla prima riunione. Il Presidente firma i mandati di pagamento e riversali di incasso di ogni altro mandato ratificato dal Consiglio Direttivo. Convoca il collegio dei Probiviri e dei Revisori nei casi previsti dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma della nomina dei responsabili, consulenti ed esperti. Nel caso previsto dall'articolo 14, il Presidente dell'Associazione curerà la gestione commissariale dell' Associazione stessa, sino al passaggio dei poteri al Presidenti del nuovo Consiglio di Direttivo.

Art. 16
Il vice-Presidente esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in casi di sua assenza o impedimento.

Art. 17
Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed è incaricato di quelle altre mansioni che il Consiglio crederà di attribuirgli.

Art. 18
Il Tesoriere cura l'amministrazione della cassa, firma i mandati di pagamento e reversali d'incasso ed è custode del denaro e delle proprietà dell'Associazione.

Art. 19
I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun Socio, e mediante affissione in bacheca dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea può essere convocata, su istanza scritta, motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 del C.C.
L'assemblea deve essere convocata in Bari anche fuori dalla sede sociale.
La seconda convocazione deve aver luogo nel giorno e nell'ora fissati dall'avviso della prima convocazione.

Art. 20
L'assemblea è l'organo supremo dell' Associazione:
a) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo che saranno corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio Probiviri, nella stessa sessione;
c) delibera su tutti gli altri argomenti che vengono ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo nonché sulle richieste fatte al Consiglio almeno da un decimo dei Soci quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Art. 21
Hanno diritto di voto all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione e con le norme statutarie.

Art. 22
L'assemblea nomina un proprio Presidente, un Segretario e due eventuali scrutatori per le elezioni.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di voto e di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Art. 23
Ogni Socio può rappresentare mediante delega scritta non più di un Socio.

Art. 24
Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio che abbia, per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con l'Associazione o che abbia provvedimenti disciplinari in corso che impediscano l'esercizio del voto.

COLLEGIO DEI RIVISORI

Art. 25
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri eletti ogni triennio dall'assemblea dei Soci.
Il Collegio opererà secondo le vigenti norme del C.C.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o esclusione di uno dei membri il Collegio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti chiedendo la convalida nella successiva riunione; la sua carica scade insieme con quella degli altri membri.

SCOGLIMENTO

Art. 26
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27
L'assemblea elegge anche un Collegio dei probiviri, che eleggono nel proprio seno un Presidente.
Il Collegio è composto da tre membri.
Il Collegio dei Probiviri arbitra le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più Soci.
Il Consiglio Direttivo approverà gli eventuali provvedimenti disciplinari in attesa di riesaminare il caso, e provvederà a confermare o meno il provvedimento stesso.
Il Socio può entro 30 giorni sottoporre al Collegio dei Probiviri nuove e fondate motivazioni a propria difesa.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o esclusione di uno dei membri, il Collegio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti chiedendone la convocazione nella successiva riunione.

Art. 28
Per quanto non disposto dal presente statuto si osservano le relative disposizioni come previste dal C.C.

Art. 29
L'Associazione avrà durata fino all'anno 2060, con possibilità di proroga.
INDIRIZZO:
Via Paradiso 42,
70026 Modugno (Bari)

Cellulare 370 330 1064
Segreteria 080 535 4444
Indirizzo Email univolmodugno@libero.it
Pec univolmodugno@certificazioneposta.it
Iscrizione albo regionale Puglia n° 401 del 17/05/2000
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